Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per:
lavori di esigua entità;
l’assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.
Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L’entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.
Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia nonché dell’industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall’applicazione del capoverso 1.
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