Qualora lavori nei settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l’appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1.
L’appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.
L’appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. L’obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l’appaltatore primario esige che i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.
Se l’appaltatore primario non ha adempiuto l’obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere d e g. L’articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077;FF 2015 4809). ↩
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