L’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 tiene un registro centrale delle prestazioni in denaro correnti, contenente anche le informazioni disponibili relative alla concessione di prestazioni estere, allo scopo di:
evitare la riscossione indebita di prestazioni in denaro;
garantire la trasparenza sulle prestazioni in denaro concesse;
agevolare l’adeguamento delle prestazioni in denaro.
Vi registra:
le prestazioni in denaro correnti;
i decessi e i cambiamenti di stato civile degli aventi diritto a rendite nonché, se disponibile, la data di nascita del coniuge o del partner registrato.
L’Ufficio centrale di compensazione notifica i decessi e i cambiamenti di stato civile alle casse di compensazione e mette a disposizione degli organi di cui all’articolo 50b capoverso 1 i dati necessari.
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