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Art. 49d
Art. 49c
Art. 49e
Art. 49d
831.10
LAVS
Federal Act
1 gen 1948
Fonte originale
L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:
assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l’articolo 50
c
;
garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.
Vi registra:
gli assicurati e i loro numeri AVS;
le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50
b
capoverso 1 e 153
c
capoverso 1 i dati necessari.
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