Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all’articolo 97 capoverso 3 lettera dterdella legge federale del 16 dicembre 20051sugli stranieri e la loro integrazione e in deroga all’articolo 33 LPGA2, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.
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Lo scopo dell'obbligo di segnalazione è migliorare la situazione informativa delle autorità migratorie. Esse devono poter, sulla base delle informazioni ricevute, verificare se, a causa del percepimento di prestazioni complementari o della mancanza di un'attività lucrativa, vengano meno i presupposti del soggiorno (p. es. perdita del diritto di soggiorno, revoÊ o mancato rinnovo di un'autorizzazione); di conseguenza lo scambio di dati è rivolto principalmente a sostenere tali accertamenti in materia di diritto di soggiorno.
“La presente disposizione vale anche per gli stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi sottostanno." (FF 2016 2675). Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1 LPC mira a eliminare la situazione che deriva dal riconoscimento, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676). Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'ALC, uno straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se lo straniero percepisce le PC. Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari è stato perciò codificato, da una parte, nell'art. 26a LPC, intitolato "Comunicazione di dati alle autorità di migrazione", in vigore dal 1° luglio 2018 e modificato dal 1° gennaio 2019 e, dall'altra, nel capoverso 4 dell'art. 97 LStr, che prevede un obbligo di comunicazione per le autorità competenti nel settore della migrazione di fronte agli organi incaricati di versare le prestazioni complementari. Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si esprime così al riguardo: " Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa.”
“La presente disposizione vale anche per gli stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi sottostanno." (FF 2016 2675). Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1 LPC mira a eliminare la situazione che deriva dal riconoscimento, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676). Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'ALC, uno straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se lo straniero percepisce le PC. Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari è stato perciò codificato, da una parte, nell'art. 26a LPC, intitolato "Comunicazione di dati alle autorità di migrazione", in vigore dal 1° luglio 2018 e modificato dal 1° gennaio 2019 e, dall'altra, nel capoverso 4 dell'art. 97 LStr, che prevede un obbligo di comunicazione per le autorità competenti nel settore della migrazione di fronte agli organi incaricati di versare le prestazioni complementari. Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si esprime così al riguardo: " Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa.”
Riferimento: LPC art. 26a n. 2 Le leggi federali come l'art. 26a LPC non possono essere impugnate mediante un controllo astratto di legittimità da parte di un tribunale amministrativo cantonale; nel caso concreto è impugnabile solo un atto amministrativo individuale e concreto (p. es. una decisione sull'opposizione). Un esame incidentale dell'art. 26a LPC nel contesto delle decisioni sull'opposizione qui impugnate non era indicato, poiché tali decisioni non riguardavano la comunicazione di dati alle autorità migratorie. Nella misura in cui si sollevano censure secondo cui l'art. 26a LPC sarebbe in linê di principio discriminatorio, tali argomentazioni non possono essere avanzate in giudizio, perché le leggi federali sono vincolanti per i giudici e le altre autorità che applicano il diritto ai sensi dell'art. 190 Cost.
“Die Überprüfung, ob dieses Gesetz für in der Schweiz lebende EU-Bürger wie den Beschwerdeführer und seine Ehefrau, welche zu ihrer AHV-Rente Ergänzungsleistungen beziehen, mittelbar oder unmittelbar diskriminierend ist, würde einer abstrakten Normenkontrolle gleichkommen. Eine generell-abstrakte Regelung, sei es eine Verordnung oder ein Gesetz des kantonalen oder des Bunderechts, kann indes nicht mittels Beschwerde an ein kantonales Verwaltungsgericht - hier an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich - angefochten werden, da es kein Anfechtungsobjekt darstellt; mit Beschwerde ans Gericht anfechtbar ist erst ein individuell-konkreter Verwaltungsakt in Form eines den Beschwerdeführer betreffenden Einspracheentscheides (oder einer Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist; Art. 56 ATSG). Zur Beurteilung der hier angefochtenen Einspracheentscheide vom 25. Juli 2019 und 15. November 2019 (Urk. 2, Urk. 16/2) ist auch keine vorfrageweise Prüfung von Art. 26a ELG angezeigt, da diese Entscheide weder direkt noch indirekt die Datenbekanntgabe an die Migrationsbehörden betreffen. Soweit der Beschwerdeführer die Datenbekanntgabe an die Migrationsbehörden im Sinne von Art. 26a ELG grundsätzlich in Frage stellt und als diskriminierend rügt, ist zudem festzuhalten, dass solche Rügen nicht mit Beschwerde vorgebracht werden können, weil Bundesgesetze nach Art. 190 der Bundesverfassung (BV) für das Gericht und andere rechtsanwendenden Behörden massgebend und nicht zu überprüfen sind (Urteil des Bundesgericht 2C_48/2015 vom 20. Januar 2015 E. 2.3). Auf die Beschwerde vom 14. September 2019 ist somit auch hinsichtlich dieses Antrages nicht einzutreten.”
“Juli 2018) in einem bundesrechtlichen Gesetz vorgeschrieben und entspricht damit nicht lediglich einer bundesrätlichen Regelung, Verordnung oder bundesamtlichen Verwaltungsweisung. Die Überprüfung, ob dieses Gesetz für in der Schweiz lebende EU-Bürger wie den Beschwerdeführer und seine Ehefrau, welche zu ihrer AHV-Rente Ergänzungsleistungen beziehen, mittelbar oder unmittelbar diskriminierend ist, würde einer abstrakten Normenkontrolle gleichkommen. Eine generell-abstrakte Regelung, sei es eine Verordnung oder ein Gesetz des kantonalen oder des Bunderechts, kann indes nicht mittels Beschwerde an ein kantonales Verwaltungsgericht - hier an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich - angefochten werden, da es kein Anfechtungsobjekt darstellt; mit Beschwerde ans Gericht anfechtbar ist erst ein individuell-konkreter Verwaltungsakt in Form eines den Beschwerdeführer betreffenden Einspracheentscheides (oder einer Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist; Art. 56 ATSG). Zur Beurteilung der hier angefochtenen Einspracheentscheide vom 25. Juli 2019 und 15. November 2019 (Urk. 2, Urk. 16/2) ist auch keine vorfrageweise Prüfung von Art. 26a ELG angezeigt, da diese Entscheide weder direkt noch indirekt die Datenbekanntgabe an die Migrationsbehörden betreffen. Soweit der Beschwerdeführer die Datenbekanntgabe an die Migrationsbehörden im Sinne von Art. 26a ELG grundsätzlich in Frage stellt und als diskriminierend rügt, ist zudem festzuhalten, dass solche Rügen nicht mit Beschwerde vorgebracht werden können, weil Bundesgesetze nach Art. 190 der Bundesverfassung (BV) für das Gericht und andere rechtsanwendenden Behörden massgebend und nicht zu überprüfen sind (Urteil des Bundesgericht 2C_48/2015 vom 20. Januar 2015 E. 2.3). Auf die Beschwerde vom 14. September 2019 ist somit auch hinsichtlich dieses Antrages nicht einzutreten.”
l'art. 26a LPC obbliga, dal 1° luglio 2018, gli uffici competenti per la determinazione e l'erogazione a segnalare il percepimento di determinate prestazioni complementari alle autorità migratorie. Si tratta pertanto di una disposizione di legge prescritta a livello federale e non semplicemente di una norma interna all'amministrazione o di una mera disposizione regolamentare.
“Der Antrag des Beschwerdeführers in der Beschwerde vom 14. September 2019, es sei zur bundesrätlichen Regelung, wonach ZL-Durchführungsstellen dem Migrationsamt die EL-beziehenden EU-Bürger zu melden hätten und wodurch er sowie seine Ehefrau als EL-beziehende EU-Bürger infolge ihrer Staatsangehörigkeit indirekt diskriminiert würden, eine klare Stellungnahme abzugeben (Urk. 1 S. 3), betrifft in dieser allgemein gerügten Form eine generell-abstrakte Rechtsquelle und keinen individuell-konkreten Verwaltungsakt (Anwendungsakt). Die Datenbekanntgabe an die Migrationsbehörden über Leistungen an Ausländerinnen und Ausländer durch die für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen zuständigen Organe ist mit Art. 26a ELG (in Kraft seit 1. Juli 2018) in einem bundesrechtlichen Gesetz vorgeschrieben und entspricht damit nicht lediglich einer bundesrätlichen Regelung, Verordnung oder bundesamtlichen Verwaltungsweisung. Die Überprüfung, ob dieses Gesetz für in der Schweiz lebende EU-Bürger wie den Beschwerdeführer und seine Ehefrau, welche zu ihrer AHV-Rente Ergänzungsleistungen beziehen, mittelbar oder unmittelbar diskriminierend ist, würde einer abstrakten Normenkontrolle gleichkommen. Eine generell-abstrakte Regelung, sei es eine Verordnung oder ein Gesetz des kantonalen oder des Bunderechts, kann indes nicht mittels Beschwerde an ein kantonales Verwaltungsgericht - hier an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich - angefochten werden, da es kein Anfechtungsobjekt darstellt; mit Beschwerde ans Gericht anfechtbar ist erst ein individuell-konkreter Verwaltungsakt in Form eines den Beschwerdeführer betreffenden Einspracheentscheides (oder einer Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist; Art.”
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