Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l’articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3–18 dell’ordinanza del 29 dicembre 19971sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 20062che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
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Con la soppressione della disciplina federale, la competenza e la determinazione delle spese sanitarie e per invalidità rimborsabili sono passate ai Cantoni. Ai sensi dell'art. 34 LPC le norme degli art. 3–18 OMPC, nella versione anteriore citata, potevano continuare ad applicarsi per analogia fino all'emanazione della normativa cantonale; tale applicazione per analogia era tuttavia limitata temporalmente ad un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge.
“2 LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC), che è una prestazione in natura (art. 3 cpv. 2 LPC). Per quanto concerne il rimborso delle spese di malattia e di invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di interesse, le spese di dentista (lett. a). Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione (lett. a) e le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC (lett. b). La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC dispone che finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv.1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni dall'entrata in vigore della legge. Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente quindi alla nuova LPC e rendendo così non applicabile l'OMPC. A differenza di quanto regolato fino al 31 dicembre 2007, con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le prestazioni di cui all'art.”
“Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo (di fr. 25'000.-; sul senso da dare a questa garanzia minima v. modification, au 1er janvier 2004, de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires [OMPC], en relation avec la 4e révision de l'AI, in VSI 6/2003 pag. 402). Ora, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (Messaggio del 7 settembre 2005 citato, 5545 n. 2.9.8.2.3).”
Riferimento: LPC art. 34 n. 2 Il Cantone Ticino emanò una legislazione cantonale di applicazione della LPC (LaLPC) del 23 ottobre 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, che di conseguenza non applicò più l'OMPC in questo cantone.
“2 LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC), che è una prestazione in natura (art. 3 cpv. 2 LPC). Per quanto concerne il rimborso delle spese di malattia e di invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di interesse, le spese di dentista (lett. a). Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione (lett. a) e le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC (lett. b). La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC dispone che finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv.1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni dall'entrata in vigore della legge. Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente quindi alla nuova LPC e rendendo così non applicabile l'OMPC. A differenza di quanto regolato fino al 31 dicembre 2007, con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 sono i Cantoni - e non più la Confederazione - a finanziare le prestazioni di cui all'art.”
Finché un Cantone non adottava una propria regolamentazione, gli artt. 3–18 dell'OMPC restavano applicabili per analogia per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore; l'art. 14 LPC subordinava in tal modo i margini di manovra cantonali a requisiti minimi del diritto federale.
“Die systematische Einordnung von Art. 14 Abs. 2 ELG entspricht diesem gesetzgeberischen Willen, die von den Kantonen zu übernehmenden Leistungen zwar detailliert in einem Katalog zu normieren (Art. 14 Abs. 1 lt. a bis g ELG), hinsichtlich der Kostenübernahme aber lediglich bundesrechtliche Leitplanken als untere Grenzen für die in der Höhe beschränkbaren kantonalrechtlichen Leistungen zu setzen (Art. 14 Abs. 3 und 4 ELG; vgl. BGE 138 I 225 E. 3.3.1). Wie bereits dargelegt, wurde mit Art. 14 ELG eine Lösung angestrebt, die der kantonalen Hoheit in diesem Bereich Rechnung trägt, ohne dass sie zu einer Verschlechterung der Stellung der versicherten Personen führt (Botschaft vom 7. September 2005 zur NFA-Ausführungsgesetzgebung, BBl 2005 6231). Eine eigentliche Besitzstandsgarantie, wonach die bisherigen Leistungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten weiterhin zu gewähren sind, kann daraus aber, anders als der Beschwerdegegner annimmt, nicht abgeleitet werden (zur übergangsrechtlichen Regelung vgl. auch Art. 34 ELG).”
“Ils peuvent en outre fixer, dans la limites des seuils fixés par la loi fédérale, les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle (art. 14 al. 3 à 6 LPC). b) L’actuelle LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abrogeant en même temps la loi du même nom du 19 mars 1965 (art. 35 LPC). L’OMPC (ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires ; RS 831.301.1) a également été abrogée au 1er janvier 2008. Cette modification s’inscrit dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec pour conséquence qu’il appartient désormais aux cantons de préciser les frais remboursables, en respectant les exigences minimales de l’art. 14 LPC (ATF 142 V 349 consid. 6.2 ; TF 9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.1). Les art. 3 à 18 OMPC sont néanmoins restés applicables par analogie durant les trois ans qui ont suivi l’entrée en vigueur de la nouvelle LPC dans les cantons qui n’avaient pas encore pris de dispositions (art. 34 LPC). Par la suite, la jurisprudence a déterminé que les exigences minimales de l’art. 14 LPC étaient respectées notamment si la disposition cantonale était en tous points similaire à l’OMPC, considérant que législateur cantonal manifestait de cette manière l’intention de ne pas élargir le catalogue des prestations reconnues jusqu’alors par l’OMPC (cf. TF 9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.1). c) Dans le Canton de Vaud, l’art. 3 al. 1 let. f LVPC (loi cantonale vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; BLV 831.21) prévoit que la fixation des limites au remboursement des frais de maladie et d’invalidité, ainsi que la désignation des frais directement remboursés au fournisseur peuvent être fixés par le Conseil d’Etat dans un règlement, en précisant que les prestations prises en considération doivent être économiques et adéquates. Le Conseil d’Etat a adopté, le 9 janvier 2008, le règlement d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLVPC ; BLV 831.”
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