Possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d’informazione sulle PC:
gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2;
l’UFAS;
i Comuni cui il Cantone ha delegato la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari.
Per adempiere i compiti di cui all’articolo 18, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l’Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute possono accertare, accedendo alle informazioni mediante procedura di richiamo, se una persona percepisce una prestazione complementare annua o è compresa nel calcolo della stessa e quale organo la versa.
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