832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Le corsie dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di apposite scale a rampa. Nei seguenti casi, al posto delle scale a rampa per ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
per accedere al livello più alto nella zona del frontone;
per i ponteggi mobili su ruote;
se per motivi di spazio non si possono montare scale a rampa per ponteggi.
Le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
Sui ponteggi da lavoro con un’altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante per il trasporto di materiali e persone. Il montacarichi non sostituisce gli accessi richiesti.
Le scale a rampa per ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l’articolo 22.
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