832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Le corsie dei ponteggi da lavoro devono essere disposte a una distanza verticale di almeno 1,9 m e di al massimo di 2,3 m.
La distanza minima di cui al capoverso 1 non si applica:
all’altezza di passaggio tra il terreno originario e la corsia del ponteggio più bassa;
all’altezza di passaggio sopra la corsia del ponteggio più alta.
La distanza tra il piano di calpestio e la facciata non deve in alcuna fase di lavoro superare i 30 cm. Se questa condizione non è rispettata, occorre prendere misure supplementari per evitare una caduta.
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