832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
Per i lavori di smantellamento e di demolizione, il piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all’articolo 4 deve definire in particolare le misure di cui agli articoli 17, 22–29 e 32–34. Devono inoltre essere definite le misure volte a impedire:
il crollo accidentale di parti di costruzione;
che i lavoratori siano messi in pericolo dall’instabilità di costruzioni vicine, da impianti esistenti, da condutture di servizio danneggiate o dall’improvvisa rottura di funi traenti;
che i lavoratori siano messi in pericolo dalla rottura di funi o da materiali proiettati.
Si deve garantire segnatamente che:
l’accesso alle zone pericolose sia impedito con pareti di protezione, sbarramenti o posti di sorveglianza;
i lavori siano eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.
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