832.311.141OLCostrFederal Council Ordinance1 gen 2022Fonte originale
I lavori di bonifica da amianto che possono comportare il rilascio di grandi quantità di fibre di amianto pericolose per la salute possono essere eseguiti solo da ditte specializzate in bonifiche da amianto riconosciute dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
Sono considerati lavori di bonifica secondo il capoverso 1 in particolare l’eliminazione completa o parziale degli elementi qui sotto elencati e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni o parti di costruzioni che presentano:
rivestimenti in amianto floccato;
rivestimenti di pavimenti, soffitti e pareti contenenti amianto;
colle per piastrelle contenenti amianto;
lastre di materiale leggero da costruzione contenenti amianto;
sigillature antincendio contenenti amianto;
materiali isolanti contenenti amianto;
corde, pannelli e cuscini contenenti amianto;
malte e intonaci contenenti amianto;
cartone contenente amianto.
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