Ai sensi della presente legge sono considerate medici, dentisti, chiropratici e farmacisti le persone che soddisfano le condizioni per l’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della legge del 23 giugno 20061sulle professioni mediche. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati, nei limiti di tale autorizzazione, ai farmacisti.
Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza a quali condizioni gli ospedali e gli stabilimenti, il personale paramedico, i laboratori, i centri d’accertamento e le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a carico dell’assicurazione militare.