L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità lo esige e se con la riformazione la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o essenzialmente migliorata.
Alla formazione in una nuova attività lucrativa sono parificate la nuova formazione nella professione esercitata anteriormente e la formazione professionale continua dovuta all’invalidità.1
L’assicurazione militare assume le spese della riformazione professionale, in particolare le spese per le tasse scolastiche, i sussidi didattici, gli attrezzi e gli abiti professionali, il vitto e l’alloggio fuori domicilio, i viaggi e la perdita di guadagno. Quest’ultima è risarcita mediante l’indennità giornaliera o una rendita di riformazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 39 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085). ↩
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