Nella misura in cui lo stato di salute di un reclutando sembri giustificarlo, prima del reclutamento può essere autorizzata una visita medica a carico dell’assicurazione militare.
Per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o servizio civile nonché per le persone impiegate nell’ambito di azioni di mantenimento della pace e buoni uffici della Confederazione o di azioni del Corpo svizzero d’aiuto in caso di catastrofe, l’assicurazione militare assume le spese degli esami medici che l’autorità competente ha ordinato per chiarire l’idoneità all’impiego.
Le misure mediche di prevenzione attuate su raccomandazione del medico in capo dell’esercito, su ordine del Consiglio federale o dell’autorità competente giusta il capoverso 2, sono a carico dell’assicurazione militare.
Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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