Gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata.
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Anche se gli assegni familiari ai sensi dell'art. 10 LAFam sono sottratti all'esecuzione forzata, essi devono essere considerati nella determinazione dell'eccedenza pignorabile. Per l'esecuzione, secondo la decisione citata, vanno computati tutti i redditi del debitore (anche quelli non pignorabili); gli assegni familiari devono essere dedotti dal minimo vitale familiare complessivo, poiché spettano alla famiglia nel suo insieme.
“Ora, è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF”
“Ora, è vero che secondo l’art. 10 LAFam, gli assegni familiari non sottostanno all’esecuzione forzata. Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, anche quelli impignorabili (art. 92 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo d’esistenza. Dal profilo esecutivo gli assegni famigliari devono pertanto essere dedotti dal totale del minimo esistenziale comune della famiglia del debitore, siccome costituiscono un reddito spettante alla famiglia nel suo insieme e non solo ai figli (sentenza della CEF”
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