Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
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art. 21 attribuisÎ ai Cantoni la competenza di emanare disposizioni cantonali integrative riguardo alle restanti condizioni per il diritto agli assegni familiari nonché in materia di organizzazione e finanziamento. La condizione di diritto federale relativa a un limite di reddito (150% di una rendita massima AVS di vecchiaia) è tuttavia disciplinata dall'art. 19 LAFam. L'ordinanza indiÊ inoltre in modo concreto gruppi di casi che non sono considerati occupati (tra gli altri: beneficiari di una rendita di vecchiaia dopo l'età ordinaria di pensionamento; coniugi non separati alle condizioni ivi indicate; determinati richiedenti asilo o persone ammesse provvisoriamente alle condizioni ivi descritte).
“2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.”
“2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.”
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