I seguenti servizi notificano immediatamente all’Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:
- le casse di compensazione, per assegni familiari ai sensi dell’articolo 14;
- le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 19821sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- le casse di compensazione AVS, per l’adempimento dei loro compiti secondo l’articolo 13 della legge federale del 20 giugno 19522sugli assegni familiari nell’agricoltura e l’articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19593su l’assicurazione per l’invalidità;
- i servizi cantonali competenti per l’esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.