Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme.
Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA1, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.2
Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di svolgere i compiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS3e all’articolo 76a capoverso 2 LPGA.4