- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
- Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l’accettazione della legge in votazione popolare.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20091
Art. 17 e 26 cpv. 3: 1° marzo 2007