Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.
Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest’ultima.
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