La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d’investimento.
La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d’investimento.
I Cantoni accordano i crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.
I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.
Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.
Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei crediti d’investimento e le modalità di rimborso.
Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d’investimento a condizioni e oneri.
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