Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e sull’immissione in commercio di:
organismi nocivi particolarmente pericolosi;
materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.1
Può in particolare:
stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.
Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.2
Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623;FF 2020 3567). ↩
Introdotto della cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623;FF 2020 3567). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.