Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare:
- ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
- stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d’infestazione siano isolati sino al momento in cui l’infestazione possa essere esclusa;
- ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.