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Commenti: Art. 47 | Omnilex
Law
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Art. 47
Art. 46
Art. 48
Art. 47
910.1
LAgr
Federal Act
1 gen 1999
Fonte originale
I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale.
Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.
Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore.
Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo massimo non è riconosciuto.
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LAgr · Legge federale sull’agricoltura
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