La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:
mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;
garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.
Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l’importo dei contributi.
2bis. Fino al 2026, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero è versato un contributo di 2100 franchi per ettaro e anno. Per le barbabietole coltivate secondo le esigenze dell’agricoltura biologica o della produzione integrata, fino al 2026 è versato un contributo supplementare di 200 franchi per ettaro e anno.1
I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052sulle dogane.
Footnotes
Introdotto della cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 85;FF 2021 457,748). ↩