La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all’alimentazione umana.
L’importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato.
Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.
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