916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario devono essere considerati approvati sulla base degli articoli 5 o 6.
Qualora la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante abbia origine diversa da una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante già approvato o abbia la stessa origine ma ha subito modifiche nel processo o nel luogo di fabbricazione:
le specifiche della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante non divergono significativamente da quelle approvate;
la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante non presenta effetti nocivi dovuti a impurezze, come definiti dall’articolo 4 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091, superiori a quelli che si sarebbero avuti se fosse stato prodotto conformemente al processo di fabbricazione indicato nel fascicolo per l’approvazione.
La sostanza attiva non è un organismo considerato organismo alloctono invasivo secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 10 settembre 20082sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1. ↩