916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Un prodotto fitosanitario deve adempiere le seguenti esigenze:
soddisfa le esigenze di cui all’articolo 4 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091;
la sua formulazione è tale che l’esposizione dell’utilizzatore e altri rischi sono per quanto possibile limitati senza compromettere il funzionamento del prodotto;
è possibile determinare con metodi adeguati la natura e la quantità delle so-stanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti in esso contenuti e, se del caso, le impurezze e i coformulanti rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
i residui, provenienti da un uso omologato del prodotto fitosanitario e rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, possono essere determinati con metodi di uso corrente, con soglie di determinazione sufficienti su campioni rilevanti;
le sue proprietà chimico-fisiche sono state determinate e giudicate accettabili per un uso e uno stoccaggio appropriati del prodotto fitosanitario;
se il prodotto fitosanitario è usato su vegetali o prodotti vegetali destinati a essere utilizzati come derrate alimentari o alimenti per animali, devono essere fissati livelli massimi per i residui dei prodotti agricoli interessati derivanti dall’uso conforme all’omologazione:
1. nelle disposizioni concernenti i valori massimi per i residui di antiparassitari emanate dal Dipartimento federale dell’interno sulla base dell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
2. nell’ordinanza del 26 ottobre 20113sugli alimenti per animali (OsAlA);
g. non può contenere sostanze attive per combattere gruppi diversi di organismi nocivi, quali insetti, funghi o piante indesiderate, salvo che si tratti di un disinfettante per sementi.
Il Servizio di omologazione può definire il metodo per determinare le impurezze rilevanti di cui al capoverso 1 lettera c; a tal fine tiene conto dei metodi adottati dall’UE.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1. ↩