916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Un prodotto fitosanitario è omologato per l’uso nelle zone S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee conformemente all’allegato 4 numeri 123 e 125 OPAc1se, oltre a quelle di cui all’articolo 10, sono adempiute le seguenti condizioni:
nell’uso, le concentrazioni attese di sostanze attive o prodotti di degradazione rilevanti nelle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo adempiono le esigenze di cui all’allegato 2 numero 22 OPAc;
non contiene nessuna delle sostanze attive riportate nell’elenco secondo l’articolo 116.
Un prodotto fitosanitario è omologato per l’uso in regioni carsiche soltanto se, oltre ad adempiere le esigenze di cui all’articolo 10:
le concentrazioni delle sostanze attive in esso contenute o dei loro prodotti di degradazione rilevanti misurate nelle acque sotterranee delle regioni carsiche adempiono le esigenze di cui all’allegato 2 numero 22 OPAc; e
non contiene nessuna delle sostanze attive riportate nell’elenco secondo l’articolo 116.