916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario e le domande di estensione o di modifica di un’omologazione esistente devono essere presentate al Servizio di omologazione.
La domanda include:
a. un fascicolo secondo l’articolo 26, oppure:
1. per le domande concernenti l’estensione dell’omologazione per un uso minore: un fascicolo secondo l’articolo 27,
2. per le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati: un fascicolo secondo l’articolo 28,
3. per le domande di omologazione di un prodotto fitosanitario già omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera: un fascicolo secondo l’articolo 29;
b. l’identificatore unico di formula (UFI) conformemente all’articolo 15a capoverso 2 OPChim1, qualora sia richiesto ai sensi dell’articolo 15a capoverso 1 OPChim;
c. per le domande di uso di una nuova origine: in aggiunta e se presente, una copia delle conclusioni dello Stato membro dell’UE che abbia valutato l’equivalenza dei principi attivi, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti utilizzati.
Il Servizio di omologazione può esigere dal richiedente ulteriori documenti o campioni del prodotto fitosanitario e le sostanze standard dei suoi componenti.