916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il titolare dell’omologazione deve conservare, per dieci anni dopo la revoca o la scadenza dell’omologazione o la scadenza di un eventuale termine per l’uso del prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati con la domanda o provvedere affinché tali documenti siano messi a disposizione.
Il richiedente deve tenere a disposizione campioni appartenenti agli stessi lotti dei campioni presentati con la domanda e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione.
Il fabbricante o l’importatore deve tenere a disposizione campioni dei singoli lotti di produzione e di riempimento e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione.
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