916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Dal momento in cui è rinnovata l’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante nell’UE conformemente al regolamento (CE) n. 1107/20091, i titolari dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante hanno tre mesi di tempo per presentare la domanda di rinnovo dell’omologazione.
In casi giustificati il Servizio di omologazione può prorogare il termine su domanda del titolare dell’omologazione, in particolare qualora sia necessario eseguire ulteriori test o studi sul prodotto fitosanitario in seguito ai risultati della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.
Se la domanda di rinnovo dell’omologazione non è presentata entro i termini stabiliti, l’omologazione scade entro i termini previsti dall’articolo 15.
La domanda deve includere un fascicolo conformemente all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2. Per la lingua, il formato e la struttura della domanda si applica l’articolo 31.
La valutazione della domanda è disciplinata dall’articolo 34. I servizi di valutazione rinunciano all’esame di settori rispetto ai quali non sono emerse nuove conoscenze o non sono state definite nuove esigenze dal momento del rilascio dell’omologazione.
Qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’omologazione prima della sua scadenza, per motivi sui quali non può influire il titolare dell’omologazione, quest’ultima rimane valida fino alla decisione.
Il Servizio di omologazione stabilisce la durata dell’omologazione rinnovata. Essa può superare al massimo di un anno la durata dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
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