916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
In caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o di singoli usi dello stesso, il Servizio di omologazione stabilisce un termine entro il quale:
le scorte del prodotto fitosanitario possono ancora essere immesse sul mercato, stoccate e usate; e
il prodotto fitosanitario deve essere smaltito.
In caso di pericolo di un grave danno immediato per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente, il Servizio di omologazione può disporre l’immediato smaltimento del prodotto fitosanitario.
Il termine dal momento della modifica, della revoca o della scadenza dell’omologazione può essere:
per l’immissione sul mercato delle scorte, di sei mesi al massimo;
per lo smaltimento, lo stoccaggio e l’uso, di 18 mesi al massimo.
Qualora sia revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario che contiene una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante di cui è scaduta, non rinnovata o revocata l’approvazione ai sensi degli articoli 13 paragrafo 4 e 78 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091, i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario non possono essere più lunghi di quelli stabiliti negli articoli 20 paragrafo 2 o 79 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Per le sementi conciate con prodotti fitosanitari di cui è scaduta, modificata o revocata l’omologazione si applicano per analogia le disposizioni concernenti lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento di cui ai capoversi 1–4.
Se viene revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario utilizzato su sementi immagazzinate come scorte obbligatorie ai sensi dell’ordinanza del 26 gennaio 20222sulle scorte obbligatorie di sementi, per il prodotto fitosanitario e per le sementi con esso conciate possono essere stabiliti termini più lunghi di quelli secondo i capoversi 3 e 4.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩