916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE per l’uso in prodotti fitosanitari conformemente agli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091sono considerati approvati anche in Svizzera.
Le sostanze attive approvate come sostanze di base secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono considerate sostanze di base approvate anche in Svizzera.
Per le sostanze attive, i fitoprotettori, i sinergizzanti considerati approvati in Svizzera si applicano le relative disposizioni dei singoli regolamenti di esecuzione dell’UE.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
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