916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) definisce condizioni e restrizioni divergenti dall’UE, qualora ciò sia necessario per l’attuazione:
degli articoli 9 capoverso 4 e 27 capoverso 1bisLPAc;
delle restrizioni concernenti l’uso nelle zone S2 e Shdi protezione delle acque sotterranee conformemente all’allegato 4 numeri 123 e 125 dell’ordinanza del 28 ottobre 19982sulla protezione delle acque (OPAc) e nelle regioni carsiche.
Non sono concesse deroghe alla durata di validità dell’approvazione secondo il rispettivo regolamento di esecuzione in vigore nell’UE.
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti per i quali valgono condizioni e restrizioni divergenti sono elencati nell’allegato 1 numero 1.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩