916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Se il Servizio di omologazione constata che un prodotto fitosanitario omologato secondo l’articolo 49 non adempie più le condizioni per l’omologazione, ne revoca l’omologazione.
L’omologazione è inoltre revocata, se:
il prodotto fitosanitario non è più omologato nello Stato membro dell’UE in questione; o
in Svizzera non è più omologato alcun prodotto di riferimento.
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