916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49 di cui è stata modificata o revocata l’omologazione si applicano i termini seguenti:
i termini in vigore per il prodotto di riferimento conformemente all’articolo 45, se la modifica o la revoca avviene a causa di una modifica o di una revoca dell’omologazione del prodotto di riferimento;
i termini in vigore nello Stato membro dell’UE in questione, se la revoca avviene a causa della revoca dell’omologazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro dell’UE.
Il Servizio di omologazione pubblica i termini di cui al capoverso 1 lettera b.
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