916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Sulla base dell’articolo 9 capoverso 5 LPAc, l’USAV può revocare l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20091.
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE ma non in Svizzera sono riportati nell’allegato 1 numero 2.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
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