916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Nelle zone d’insediamento possono essere usati prodotti fitosanitari e coadiuvanti omologati per un uso professionale soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’allegato 9.
Sulle superfici di produzione agricola in zone d’insediamento possono essere usati anche prodotti fitosanitari e coadiuvanti che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato 9.
I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49.
I competenti servizi cantonali possono autorizzare in via eccezionale l’uso di prodotti fitosanitari vietati secondo il capoverso 1, se:
non esistono altri mezzi di lotta agli organismi nocivi; o
ciò è necessario per la lotta agli organismi alloctoni.
Se un’autorità cantonale autorizza l’uso sulla base del capoverso 4, prende misure adeguate per garantire la protezione di coloro che frequentano le rispettive superfici.
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