916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
I prodotti fitosanitari devono essere conservati conformemente all’articolo 57 capoversi 1 e 5 OPChim1.
Per i prodotti fitosanitari che soddisfano i criteri per le sostanze e i preparati pericolosi di cui all’articolo 3 OPChim si applica anche l’articolo 57 capoversi 2, 3 e 6 OPChim. Se, in base alla loro classificazione ai sensi dell’OPChim, sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o del gruppo 2, si applica in più anche l’articolo 62 capoversi 2 e 3 OPChim.