916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Se da un prodotto fitosanitario deriva un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente, il Servizio di omologazione può, dopo aver sentito le parti interessate, vietare l’immissione sul mercato, l’uso e l’importazione del prodotto fitosanitario o prescrivere le seguenti restrizioni:
può stabilire per l’uso del prodotto fitosanitario valori massimi per i residui; a tal fine si basa su valori standard internazionali, sui valori massimi in vigore in Svizzera o nel Paese d’origine del prodotto fitosanitario o su basi scientificamente fondate;
può stabilire che un prodotto fitosanitario può essere importato e immesso sul mercato soltanto con una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità del Paese d’esportazione o da un servizio accreditato e può pretendere che la dichiarazione sia corredata di altri documenti.
Se è prescritta una restrizione secondo il capoverso 1 lettera b, i prodotti fitosanitari per i quali all’atto dell’importazione non sono presentati la dichiarazione e gli eventuali documenti necessari vengono respinti o distrutti.
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