916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Su domanda, il Servizio di omologazione divulga le seguenti informazioni su un prodotto fitosanitario a terzi, a meno che nella domanda di omologazione non sia stato richiesto il loro trattamento confidenziale:
informazioni sul metodo di fabbricazione del prodotto fitosanitario, eccezion fatta per le informazioni importanti per la valutazione della sicurezza;
informazioni sui rapporti commerciali esistenti tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell’omologazione;
informazioni commerciali da cui sono derivabili le fonti d’approvvigionamento, le quote di mercato o la strategia aziendale del richiedente;
le specifiche d’impurezza della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
i risultati degli esami delle partite di fabbricazione della sostanza attiva, comprese le impurezze;
i metodi di analisi delle impurezze presenti nella sostanza attiva, nel fitoprotettore o nel sinergizzante, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
le informazioni sulla composizione completa del prodotto fitosanitario.
Il Servizio di omologazione decide quali informazioni devono essere trattate confidenzialmente.
Accorda il trattamento confidenziale delle informazioni se il richiedente dimostra che la loro divulgazione a terzi potrebbe danneggiare considerevolmente i suoi interessi. I nomi e gli indirizzi delle persone che partecipano o hanno partecipato alle sperimentazioni su vertebrati sono sempre considerati confidenziali.
Se viene a conoscenza che informazioni considerate confidenziali sono state in seguito legittimamente divulgate, il Servizio di omologazione non è più tenuto al trattamento confidenziale di tali informazioni.
Le autorità cantonali di esecuzione ricevono l’accesso alle informazioni di cui al capoverso 1, nella misura in cui ne necessitano per adempiere i loro compiti di cui all’articolo 138.
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