(art. 34 cpv. 1)
La domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario o di rinnovo dell’omologazione deve essere valutata secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento (UE) n. 546/20111. Si applicano le seguenti deroghe: – oltre all’obbligo di cui all’allegato parte A numero 2.5.1.2, nella presente ordinanza vale che i servizi di valutazione comunicano al servizio d’omologazione quando le concentrazioni attese della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione superano 0,1 µg/l nelle acque sotterranee; – invece delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 546/2011, nella presente ordinanza vale quanto segue:
| Regolamento (UE) n. 546/2011 | Presente ordinanza |
|---|---|
| Allegato parte A numero 2.5.1.2 | L’omologazione non viene concessa se le concentrazioni attese delle sostanze attive, dei loro prodotti di degradazione o prodotti di reazione rilevanti nelle acque utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo non soddisfano le esigenze dell’allegato 2 numero 11 capoversi 1 lettera c e numero 22 OPAc2. |
| Parte A punto 2.3 | L’omologazione per un prodotto fitosanitario destinato a eliminare i vertebrati è rilasciata soltanto se: – la morte avviene immediatamente; oppure – vi è graduale riduzione delle funzioni vitali senza segni di sofferenza evidente. Qualora il prodotto fitosanitario sia un repellente, l’omologazione è rilasciata solo se l’effetto previsto del suo uso non provoca inutili dolori o sofferenze per gli animali bersaglio. |
Gli atti normativi riportati di seguito utilizzati nell’allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 hanno gli equivalenti seguenti:
| UE | Svizzera |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 1107/20093 | Ordinanza sui prodotti fitosanitari |
| Allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 | Allegato 3 numero 1.1 |
| Allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 | Allegato 3 numero 2.1 |
| Regolamento (UE) n. 547/2011 | Articoli 100–103 |
| Regolamento (CE) n. 1272/2008 | OPChim4 |
| Regolamento (CE) n. 396/2005 | OAOVA5 |
| Direttiva 98/83/CE | Ordinanza del DFI del 16 dicembre 20166sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) e OPAc |
| Direttiva 2000/60/CE | OPAc e OPPD |
| Regolamento (CEE) n. 315/93 | OAOVA |
| Direttiva 2001/18/CE | OEDA7 |
| Direttiva 2000/54/CE | Ordinanza del 25 agosto 19998sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi |
Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 127; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1441 del 31 agosto 2022, GU L 227 del 1.9.2022, pag. 70. ↩
RS 814.201 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
RS 813.11 ↩
RS 817.021.23 ↩
RS 817.022.11 ↩
RS 814.911 ↩
RS 832.321 ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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