(art. 96 cpv. 2 e 98 cpv. 1 lett. b)
1.1 Il fascicolo per la domanda di approvazione di un organismo ausiliario deve contenere i dati indicati nella linea guida «Import and release of non-indigenous biological control agents» (PM6/2)1dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (European and Mediterranean Plant Protection Organisation, EPPO). 1.2 Per gli organismi ausiliari menzionati nelle appendici 1 e 2 della linea guida PM6/3 dell’EPPO non è necessario alcun fascicolo. Nella domanda va indicato soltanto il riferimento dell’organismo ausiliario menzionato nella linea guida. 1.3 Per gli organismi ausiliari non menzionati nelle appendici 1 e 2 della linea guida PM6/3 dell’EPPO si applicano le esigenze in materia di dati secondo la norma EPPO «Import and release of non-indigenous biological control angents» (PM6/2), ovvero: – per gli organismi ausiliari non alloctoni: i dati sul richiedente e l’organismo (cap. 2.2 parti 1 e 2); – per gli organismi ausiliari alloctoni: in aggiunta i dati per un’analisi rischi/benefici (cap. 2.2 parte 3).
Il fascicolo è valutato secondo la norma EPPO «Decision-support scheme for import and release of biological control agents» (PM6/4)2.
Linea guida PM6/2 nella versione secondo l’OEPP/EPPO-Bulletin (2014) 44 (3), pagg. 320–329. Può essere scaricata dal sito dell’EPPO www.eppo.org > resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents». ↩
Norma EPPO PM6/4 nella versione secondo l’OEPP/EPPO-Bulletin (2018) 48 (3), pagg. 352–367. Può essere scaricata dal sito dell’EPPOwww.eppo.org> resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Decision‐support scheme for import and release of biological control agents of plant pests». ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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