(art. 81 cpv. 1 e 2 e 151)
Nelle zone d’insediamento possono essere usati solo i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che soddisfano le condizioni seguenti: 1 Non contengono alcuna sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione; fanno eccezione le sostanze attive autorizzate nell’agricoltura biologica secondo l’ordinanza emanata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sulla base dell’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settembre 19971sull’agricoltura biologica. 2 Secondo l’allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20082non sono classificati o non vanno classificati in una delle categorie seguenti: – cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2; – mutageno di categoria 1A, 1B o 2; – tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2; – sensibilizzante della pelle di categoria 1; – sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1; – tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3; – esplosivo; – tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1.
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