Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. I provvedimenti sono pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.
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