La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità1).
I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica2e della protezione della natura e del paesaggio.
Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.
Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.
Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.
Footnotes
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC –RU 1974 1051). ↩
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC –RU 1974 1051). ↩
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