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Commenti: Art. 24 | Omnilex
Law
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Art. 24
Art. 23
Art. 25
Art. 24
921.0
LFo
Federal Act
1 gen 1993
Fonte originale
Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.
Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l’uso, il commercio e la protezione di tale materiale.
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