L’alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un’autorizzazione cantonale. Quest’ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.
Se l’alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 19911sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.