La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:
la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;
la garanzia dell’infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.1
L’ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207;FF 2014 4237). ↩
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